RINNOVABILI ELETTRICHE

Entra nel variegato mondo delle fonti rinnovabili, comprendi il loro funzionamento e le loro potenzialità in un futuro energetico che cambia.

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ACCESSO AGLI INCENTIVI

IL D.M. 04/07/2019
MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI COMPRESI I FOTOVOLTAICI

SISTEMI DI ACCUMULO

È UN INSIEME DI DISPOSITIVI E LOGICHE DI GESTIONE PER ASSORBIRE E RILASCIARE ENERGIA

SCAMBIO SUL POSTO

E’ LO STRUMENTO PER IMMAGAZZINARE L’ENERGIA PRODOTTA E NON AUTOCONSUMATA

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COMUNITÀ ENERGETICHE E GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

COSA SONO

I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”. Questo grazie all’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi, quali la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA  e il DM 16 settembre 2020 del MiSE.

L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.

Ai fini dell’accesso a tale servizio il GSE ha pubblicato le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.

Due sono le tipologie di configurazione ammesse al servizio:

  • Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
  • Comunità di energia rinnovabile;

Un Gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e che si trovano nello stesso condominio o edificio. Per autoconsumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale. L’impianto di produzione dell’autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. L’autoconsumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico:

1. che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonomo;

2. i cui azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità di energia rinnovabile;

3. il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

MAPPA INTERATTIVA DELLE CABINE PRIMARIE

nserendo un indirizzo specifico o le coordinate geografiche, è possibile visualizzare la relativa area convenzionale e il codice di riferimento (composto da 11 cifre alfanumeriche, ad esempio “AC001E00934″).

Lo strumento consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Si ricorda che, fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 199/2021, resta in vigore la disciplina transitoria, definita dalla Delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA che limita le configurazioni ammissibili alla cabina di trasformazione in media/bassa tensione (cabina secondaria).

La mappa non fornisce informazioni relative alle isole minori non interconnesse o alle aree afferenti ai Sistemi di Distribuzione Chiusi – SDC connessi in alta tensione (RIU e ASDC connessi in alta tensione). In questi casi l’area sottesa alla cabina primaria di riferimento è autonomamente individuabile in quanto coincide, rispettivamente, con l’isola minore o con l’ambito territoriale del Sistema di Distribuzione Chiuso connesso in alta tensione.

CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE CONFIGURAZIONI AMMESSE E DURATA DEL SERVIZIO

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:

  • un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica);
  • una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia).

Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.

È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

L’invio della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione. Il Referente di un Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è:

  • il condominio, che agisce per il tramite del suo amministratore o rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo condominio. Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, in assenza di un amministratore di condominio il ruolo del condominio (o del supercondominio) e, quindi, del Referente può essere ricoperto da soggetti all’uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi) ovvero da un rappresentante dei soggetti proprietari delle unità immobiliari aventi parti comuni (che funge da rappresentante del condominio);
     
  • il proprietario dell’edificio, che nel caso di persone giuridiche agisce per il tramite del suo legale rappresentante, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo edificio le cui unità immobiliari siano di proprietà di un unico soggetto

Il Referente di una Comunità di energia rinnovabile è la Comunità stessa

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l’accesso al Portale informatico del GSE e all’Area Clienti o l’utilizzo dell’applicazione “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”. Alla data di invio dell’istanza la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Tecniche.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI

Nel caso in cui il GSE abbia a disposizione tutte le misure necessarie e valide per il calcolo trasmesse dai gestori di rete, effettua il calcolo completo con frequenza mensile delle seguenti partite economiche:

  • con riferimento all’energia elettrica condivisa, per ciascuna configurazione, il contributo spettante espresso in € fornendo uno specifico dettaglio. Il contributo spettante, ove applicabile, sarà comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio;
  • con riferimento all’energia elettrica immessa in rete, per ciascuna configurazione, il valore dell’energia ritirata espresso in €.
Stanti le condizioni sopra riportate, detto m il mese di validazione della misura, la pubblicazione delle partite economiche, ivi compreso l’eventuale valore dell’energia ritirata, sarà pubblicato entro il 25 del mese m + 2. A titolo esemplificativo, il contributo di gennaio nel caso di misura validata a febbraio, sarà pubblicato entro il 25 aprile, quello di febbraio (mese di validazione misura marzo) entro il 25 maggio e così via.
Nel caso in cui, invece, i dati di misura fossero disponibili solo parzialmente, ossia non per la totalità dei punti di immissione e/o dei punti di prelievo afferenti a clienti finali ricompresi nei perimetri di riferimento, il GSE procederà al calcolo parziale della partita economica utilizzando i soli dati di misura trasmessi dai gestori di rete e ritenuti validi dal GSE per il periodo di riferimento, secondo le seguenti tempistiche: 

  • settembre dell’anno a con solo riferimento ai mesi di competenza del primo semestre del medesimo anno a (nella prima iterazione prevista per settembre 2022, il calcolo parziale verrà esteso anche alle partite economiche degli anni precedenti relative a contratti con decorrenza 2020 e 2021);
  • giugno dell’anno a+1, con riferimento a tutti i mesi dell’anno “a” e ai 5 anni precedenti, ai sensi dell’art. 9.8 dell’Allegato A alla Delibera (periodo compreso tra marzo e giugno dell’anno a+1).
Il calcolo parziale viene ri-effettuato dal GSE anche nel caso di variazioni di misura, nella finestra annuale prevista a giugno.
Il calcolo completo sarà invece effettuato dal GSE solo quando saranno disponibili, per tutti i punti afferenti il singolo contratto, tutte le misure necessarie per la determinazione della partita economica ritenute valide per il mese di competenza, procedendo alla relativa pubblicazione entro il 25 del mese m+2 (con “m” mese di validazione dell’ultima misura acquisita e validata dal GSE).
In via generale e, ferma restando la pubblicazione dei benestare secondo le tempistiche precedentemente definite, le rettifiche dei dati misura di energia elettrica, seppur acquisite e verificate dal GSE, saranno utilizzate mensilmente ai fini della determinazione della partita economica solo nel caso in cui non siano presenti precedenti benestare per la medesima competenza (mese/anno); in caso contrario, le rettifiche di misura relative a calcoli completi verranno utilizzate nella finestra di conguaglio prevista ai sensi dell’art. 9.8 dell’Allegato A alla Delibera (periodo compreso tra marzo e giugno dell’anno n+1).
Il GSE eroga, poi, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (se la fattura viene emessa entro il mese di pubblicazione), gli importi spettanti relativi:
  • al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e alla tariffa premio calcolati sull’energia elettrica condivisa, al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100 €;
  • alla remunerazione dell’energia elettrica ritirata dal GSE, ove richiesto dal Referente. 

FOTOVOLTAICO

Scopri come puoi risparmiare sulla bolletta elettrica con la corretta gestione del tuo impianto fotovoltaico. E come contribuire a salvaguardare l’ambiente che ti circonda riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera.

AUTOCONSUMO

L’autoconsumo consiste nella produzione e contestuale consumo di energia elettrica.
Autoconsumare energia elettrica prodotta da un impianto a fonte rinnovabile vuol dire contribuire attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l’efficienza energetica e promuovendo lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Oggi è possibile farlo anche in gruppo condividendo l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Scopri tutti i benefici e le modalità con cui è possibile autoconsumare.

RITIRO DEDICATO

ll Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete, attiva dal 1 gennaio 2008.
Consiste nella cessione al GSE dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.
Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell’energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell’incentivo, per il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete.

Clean. Renewable. Efficient.

questo è un testo di esempio

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