DM 4 LUGLIO 2019, ONLINE I BANDI PER L’ISCRIZIONE A ASTE E REGISTRI

DM 4 LUGLIO 2019, ONLINE I BANDI PER L’ISCRIZIONE A ASTE E REGISTRI

Il GSE pubblica i Bandi della nona, e ultima, procedura di Aste e Registri del DM 4 luglio 2019, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199 del 2021. I Bandi, relativi ai contingenti di potenza non assegnati nelle precedenti procedure sono scaricabili dai seguenti link: 

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12:00 del 31 maggio 2022 fino alle 12:00 del 30 giugno 2022 con le richieste che dovranno essere trasmesse, entro e non oltre il termine di chiusura, esclusivamente attraverso il Portale FER-E, accessibile tutti i giorni 24 ore su 24, tranne quelli di apertura e chiusura. 

Il GSE ricorda che i valori di potenza disponibile, indicati nei rispettivi bandi, potranno essere incrementati in applicazione dei meccanismi di riallocazione previsti dal DM2019, come aggiornati dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (art.9.5). Per tale ragione, è possibile presentare richiesta di iscrizione anche per il Registro Gruppo A il cui contingente, alla data odierna, risulta nullo. 

Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste, il Soggetto Responsabile è tenuto a effettuare la registrazione dell’impianto su GAUDÌ e ad attendere che l’impianto risulti nello stato “Impianto Validato”; si invitano quindi i Soggetti Responsabili a tenere in considerazione i tempi tecnici di validazione su GAUDÌ per rispettare la scadenza del bando. 

Il GSE ricorda inoltre che, in base al DM2019, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, deve inviare in fase di iscrizione la documentazione riportata nell’Allegato D del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste, finalizzata a comprovare il rispetto dei requisiti generali e la sussistenza delle condizioni necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità indicati nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, sottoscritta per l’iscrizione. 

Il DM2019 prevede inoltre che, per gli impianti che partecipano alle procedure di Registro e Asta aperte successivamente al 1° gennaio 2021, le tariffe di riferimento della Tabella 1.1 sono ridotte del 5%, per gli impianti del Gruppo A, e del 2%, per gli impianti del Gruppo B. 

Per maggiori informazioni sul Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste e sul Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi, e per ogni chiarimento sulla partecipazione ai Registri o alle Aste e, in generale, agli incentivi del DM2019 si rimanda alla sezione Rinnovabili elettriche > Accesso agli incentivi > Documenti.

Nella stessa sezione è inoltre consultabile la Guida all’utilizzo del Portale FER-E per l’iscrizione ai Registri e alle Aste e per l’accesso agli incentivi previsti dal DM 4 luglio 2019. Tutte le FAQ relative al DM2019 sono disponibili nella sezione FER elettriche, dell’area Assistenza Clienti.

 

Articolo completo su https://www.gse.it/media/comunicati/incentivi-alle-fonti-rinnovabili-sul-sito-del-gse-pubblicato-il-calendario-dei-nuovi-bandi-2022

(fonte GSE)

    INCENTIVI ALLE FONTI RINNOVABILI, SUL SITO DEL GSE PUBBLICATO IL CALENDARIO DEI NUOVI BANDI 2022

    Al via il 31 gennaio 2022 l’ottavo bando che metterà a disposizione tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare. Il 31 maggio 2022, qualora non venisse assegnata tutta la potenza, il GSE aprirà una nuova procedura di gara

     

    Roma, 23 dicembre 2021. Con lo scopo di sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili, il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato oggi sul proprio sito il nuovo calendario 2022 delle aste, per mettere a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare.

    L’apertura del nuovo bando, l’ottavo, è prevista alle ore 12 del prossimo 31 gennaio 2022, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 199 del 2021, che ha recepito la Direttiva Europea RED II. Qualora anche con l’ottavo bando non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione, il GSE aprirà una nuova procedura di gara il 31 maggio 2022.

    I tempi di svolgimento delle sessioni e quelli di pubblicazione delle graduatorie relative ai nuovi bandi sono gli stessi stabiliti dal Decreto Fer 1, cioè 30 giorni per la chiusura del bando e 90 giorni per la pubblicazione degli esiti. Dunque, per l’ottava procedura che si aprirà il 31 gennaio, la chiusura è prevista alle ore 12 del 2 marzo 2022 e la relativa pubblicazione degli esiti avverrà sul sito del GSE entro il 31 maggio 2022. Medesimi tempi anche per l’eventuale nono bando.

    I bandi per l’ottava gara saranno resi noti a seguito della pubblicazione, entro il 28 gennaio 2022, delle graduatorie della settima gara e indicheranno, per ciascun gruppo di impianti, il contingente di potenza non assegnata nella precedente Procedura.

    Le procedure si svolgeranno in attesa dei nuovi Decreti di aggiornamento dei regimi di sostegno alle fonti rinnovabili, che metteranno a disposizione degli operatori nuova potenza incentivabile.

    Tutte informazioni relative ai bandi sono disponibili nell’apposita sezione del sito GSE.

     

    Articolo completo su https://www.gse.it/media/comunicati/incentivi-alle-fonti-rinnovabili-sul-sito-del-gse-pubblicato-il-calendario-dei-nuovi-bandi-2022

    (fonte GSE)

      SUPERBONUS 110%: DECRETI e ISTRUZIONI

      SUPERBONUS 110%

      Legge 17 luglio 2020 n.77 Conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34

      Il presente articolo viene redatto utilizzando le fonti ufficiali come segue:

      Legge 17 luglio 2020 n.77 conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n.4

      https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf

      Decreto MISE, MEF, MATTM, MIT – Efficienza Energetica -Requisiti Ecobonus (Requisiti Tecnici) 

      https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110

      Decreto MISE – Asseverazioni

      https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-esismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni

      QUALI SONO GLI INTERVENTI TRAINANTI

      Per accedere ai benefici del Superbonus occorre realizzare almeno uno dei seguenti interventi, detti ‘trainanti’:

      1. isolamento termico a cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente

      2. sostituzione impianto riscaldamento con pompa di calore centralizzata ad alta efficienza

      3. riqualificazione antisismica.

      Il Superbonus si applica anche a tutti gli alti interventi di efficienza energetica, nei limiti di spesa per ciascun intervento, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘trainanti’.

      Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI se effettuati congiuntamente, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente:

      • Serramenti (finestre + infissi)
      • caldaie a condensazione
      • scaldacqua a pompa di calore
      • solare termico
      • frangisole
      • domotica

      Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per gli interventi TRAINATI di ristrutturazione edilizia previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 Art. 3 Comma 1 Lettere d), e), f):

      • ristrutturazione edilizia
      • ristrutturazione urbana
      • nuova edificazione

      Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI:

      • impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 €
      • sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici
      • impianti di microcogenerazione
      • colonnine di ricarica autoveicoli elettrici

      Se l’edificio è sottoposto a vincolo beni culturali / paesaggio, o se gli interventi sono vietati dai regolamenti urbanistici comunali, il Superbonus è riconosciuto per gli interventi TRAINATI, indipendentemente dagli interventi TRAINANTI, purché sia ottenuto il miglioramento di due classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta.

      Guida “Superbonus 110%”

      La guida sul Superbonus 110% – agevolazione introdotta dal Dl Rilancio – spiega tutto quello che c’è da sapere per ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici . La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.

      Guida – pdf

      fonte agenziaentrate.gov.it

      Superbonus 110%

      Superbonus 110%: con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.

      Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali

      Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spese complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui p stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).

      Superbonus 110%: le tempistiche

      Come previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c’è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

      Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali

      Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:

      • efficienza energetica (Ecobonus);
      • riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
      • installazione di impianti fotovoltaici;
      • installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

      Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus

      Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente elenco:

      • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
        • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
        • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
        • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
      • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
        • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
        • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
      • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

      Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definiti “trainanti” perché se effettuati consentono di applicare l’aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficienamento energetico eseguiti congiuntamente.

      Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Sisma Bonus

      Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

      Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state aggiunte al superbonus 110% anche le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

      Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare

      Ciò premesso, ed in attesa che siano emanati provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso si volesse valutare di accedere ai nuovi superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.

      fonte lavoripubblici.it