Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per gli interventi di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
La detrazione di cui ai commi 5 e 6 non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 .
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 9 si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Agli interventi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall’articolo yyy in materia di opzione per la cessione o sconto dell’importo corrispondente alla detrazione.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al comma 12, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui al presente articolo: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via telematica all’ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro [XXX] ad euro [YYYY]. I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a XXX milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 17. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 15 e del visto di conformità di cui al comma 11.
Il GSE ricorda che, sulla base dell’art. 4.2 del DM2019, il Soggetto Responsabile, a pena di esclusione, in fase di iscrizione deve inviare, sempre tramite il Portale FER-E, la documentazione descritta nell’Allegato D delRegolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali (DM2019, art. 3) e il possesso delle caratteristiche necessarie per l’applicazione dei criteri di priorità (DM2019, artt. 9, 14 e 17) indicati dal Soggetto Responsabile nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata per l’iscrizione.
Ai fini della formazione delle graduatorie, per gli impianti in posizione utile nel relativo contingente, il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarate dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, laddove rilevi l’assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione o il ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall’art.11 del DM 31 gennaio 2014, determina l’esclusione dalla graduatoria (DM2019, art. 4.4). Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso il contingente non sia saturato, anche a seguito dell’applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti (art. 20 DM2019).
In merito a quanto sopra, si ritiene opportuno ricordare che, visti i principi stabiliti dal DM2019 e la natura concorsuale dei Registri e delle Aste, in caso di carenza della documentazione trasmessa non è possibile per il GSE effettuare richieste d’integrazione ai Soggetti Responsabili, non potendosi invocare il principio del “soccorso amministrativo”.
Il GSE raccomanda pertanto ai Soggetti Responsabili che effettuano l’iscrizione di verificare con la massima attenzione la correttezza, la completezza e la leggibilità di tutti i dati e di tutte le informazioni contenuti nella Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà e nella documentazione allegata, nonché la rispondenza di quest’ultima a quanto previsto dall’Allegato D delRegolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 con il fine di fornire evidenza del possesso dei requisiti per l’iscrizione e della sussistenza dei criteri di priorità dichiarati.
CRITICITÀ RISCONTRATE NELLE ISTRUTTORIE EFFETTUATE PER IL 1°BANDO
Sulla base delle principali criticità riscontrate nell’ambito delle istruttorie effettuate per il primo Bando, si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che all’atto dell’iscrizione:
per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del Titolo autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, incluse eventuali varianti, o della Comunicazione all’Ente competente, nel caso l’intervento possa essere realizzato in regime di edilizia libera. Il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione, anche per impianti a progetto, deve essere in capo al Soggetto Responsabile che richiede l’iscrizione ai Registri o alle Aste; pertanto, in caso di avvenuto trasferimento di titolarità, è necessario trasmettere evidenza dell’avvenuta voltura del Titolo o del subentro, nel caso di Comunicazione. Nei casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo o la Comunicazione si siano perfezionati per silenzio assenso ovverosia senza specifico riscontro dell’Ente competente, è necessario fornire evidenza dell’avvenuta ricezione da parte dell’Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc);
con esclusione delle fattispecie per le quali è possibile l’iscrizione ai Registri o alle Aste anche a seguito dell’avvenuto avvio dei lavori, la data di inizio dei lavori, comunicata all’Ente competente o al Comune, dovrà in ogni caso essere successiva alla data ultima di pubblicazione della relativa graduatoria (DM2019, art. 3.4). Per attestare quanto sopra, è necessario che il Soggetto Responsabile specifichi, nelle comunicazioni afferenti a procedure che consentono l’immediato avvio dei lavori successivamente alla comunicazione all’Ente (SCIA, DIA, CILA, Comunicazione Edilizia libera, ecc.), che la data di inizio dei lavori sarà in ogni caso successiva alla data ultima di pubblicazione della graduatoria in cui l’impianto risulterà ammesso in posizione utile;
per attestare il possesso del requisito (DM2019, art. 3.5.a), è necessario trasmettere copia del preventivo di connessione ricevuto dal Gestore di Rete, comprensivo della documentazione atta a fornire l’evidenza dell’avvenuta accettazione:
relativa dichiarazione di accettazione definitiva;
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del corrispettivo previsto per l’accettazione del preventivo, in conformità con quanto previsto dal TICA o con le Modalità e Condizioni Contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione (MCC) adottate dal Gestore di Rete e verificate dall’ARERA. Nel caso in cui le MCC non prevedano il pagamento del corrispettivo per l’accettazione del preventivo, deve essere allegata relativa attestazione in tal senso del Gestore di Rete;
documentazione attestante l’avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete;
nel caso di trasferimento da un precedente titolare, evidenza della richiesta di voltura al Gestore di Rete.
Nel caso di impianti in esercizio e per le categorie d’intervento diverse dal “nuovo impianto” in cui l’intervento non abbia comportato alcuna modifica della connessione alla rete esistente, in luogo del preventivo di connessione, deve essere fornita documentazione comunque denominata attestante la titolarità da parte del Soggetto Responsabile del contratto di connessione alla rete esistente dell’impianto, quale ad esempio Regolamento di esercizio e Dichiarazione di messa in tensione dell’impianto rilasciata dal Gestore di Rete;
per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti ai Registri o alle Aste in virtù di una delle caratteristiche costruttive di cui all’art. 4.3.b, punti i., ii., iii. e iv., del DM2016, il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo, il GSE raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare con attenzione che nella concessione/disciplinare sia presente la descrizione esplicita della caratteristica costruttiva e, in caso di mancata evidenza o descrizione non esaustiva, di allegare cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita dal parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione;
per gli impianti dei Gruppi A, A-2 e B, con potenza superiore a 100 kW, ai fini dell’iscrizione ai Registri o alle Aste, è necessario prestare una fideiussione provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, avente le caratteristiche descritte al paragrafo 2.5 del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019. In particolare si ricorda che detta fideiussione deve essere rilasciata da un istituto bancario, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato D (modello E.15)del Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e recapitata in originale al GSE entro 15 giorni successivi alla chiusura del periodo di presentazione delle domande d’iscrizione ai Registri o alle Aste.
Il GSE ricorda infine che, per gli impianti inseriti in posizione non utile (Tabella C) nelle graduatorie, non è stata accertata la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Responsabile e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa e, pertanto, raccomanda ai Soggetti Responsabili di verificare, anche sulla base delle raccomandazioni sopra fornite, il possesso dei requisiti e la sussistenza dei criteri di priorità, ai fini di una eventuale iscrizione alla nuova procedura.
Per ulteriori informazioni visita la sezione dedicata.
IL D.M. 04/07/2019 MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI COMPRESI I FOTOVOLTAICI
In continuità con il D.M. 06/07/2012 e il D.M. 23/06/2016, da cui eredita parte della struttura, il D.M. 04/07/2019 ha il fine di promuovere, attraverso un sostegno economico, la diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccola, media e grande taglia.
Gli impianti che possono beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto sono quelli fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on shore, idroelettrici e infine quelli a gas di depurazione.
Potranno presentare richiesta di accesso agli incentivi solo gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie di una delle sette procedure concorsuali di Registro o Asta al ribasso sul valore dell’incentivo, redatte dal GSE sulla base di specifici criteri di priorità.
L’iscrizione ai Registri o alle Aste può essere effettuata per impianto singolo o per più impianti in forma aggregata, purché tutti di nuova costruzione.
Per i soli impianti risultati in posizione utile, effettuata la valutazione tecnica e amministrativa dei requisiti previsti, il GSE dispone l’accesso agli incentivi.
GLI IMPIANTI AMMESSI AGLI INCENTIVI DEL D.M. 04/07/2019
Il D.M. 04/07/2019 suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in quattro gruppi in base alla tipologia, alla fonte energetica rinnovabile e alla categoria di intervento:
Gruppo A: comprende gli impianti:
eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento
fotovoltaici di nuova costruzione
Gruppo A-2: comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto
Gruppo B: comprende gli impianti:
idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento
a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento
Gruppo C: comprende gli impianti oggetto di rifacimento totale o parziale:
eolici “on-shore”
idroelettrici
a gas residuati dei processi di depurazione
REGISTRI E PROCEDURE D’ASTA
COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI
Sono previste due diverse modalità di accesso agli incentivi a seconda della potenza dell’impianto e del gruppo di appartenenza:
Iscrizione ai Registri Gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri, attraverso i quali è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità
Partecipazione a Procedure d’Asta Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste, attraverso le quali è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate e, a pari ribasso, applicando ulteriori criteri di priorità
In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, per determinare la modalità di accesso agli incentivi la potenza da considerare corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento.
Gli impianti rientrati in posizione utile nel rispettivo contingente possono accedere agli incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l’apposita domanda di accesso al GSE.
Le richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste e le richieste di accesso agli incentivi per gli impianti risultati ammessi in posizione utile in graduatoria possono essere inviate esclusivamente tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all’Area Clienti del sito.
In questa fase occorre trasmettere al GSE la documentazione che attesta il possesso dei requisiti necessari e dei criteri di priorità. L’elenco completo della documentazione digitale da trasmettere in funzione delle diverse casistiche è disponibile nel “Regolamento operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste“.
DATE DI APERTURA E CHIUSURA DEI BANDI
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste,con le seguenti tempistiche:
Nr. Procedura
Data di apertura del bando
Data di chiusura del bando
1
30 settembre 2019
30 ottobre 2019
2
31 gennaio 2020
1 marzo 2020
3
31 maggio 2020
30 giugno 2020
4
30 settembre 2020
30 ottobre 2020
5
31 gennaio 2021
2 marzo 2021
6
31 maggio 2021
30 giugno 2021
7
30 settembre 2021
30 ottobre 2021
Le richieste di iscrizione possono essere inviate esclusivamente nei periodi di apertura dei bandi sopra indicati, tramite il Portale FER-E, accessibile registrandosi all’Area Clienti del sito.
Gli impianti risultati ammessi in posizione utile ai Registri o alle Aste potranno presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dal termine massimo per l’entrata in esercizio previsto dal D.M. 04/07/2019 per le differenti fonti (da 16 a 51 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, più un eventuale ritardo massimo di 6 o 8 mesi).
Il superamento del termine di 30 giorni per presentare la domanda di accesso agli incentivi (c.d. “fuori tempo”) comporta uno slittamento della data di entrata in esercizio, la riduzione del periodo di diritto all’incentivo, l’eventuale riduzione della tariffa o la decadenza dal diritto agli incentivi.
In ciascuna delle sette procedure di Registro o Asta, vengono assegnati differenti contingenti di potenza, in funzione del gruppo di appartenenza degli impianti.
Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione degli impianti, il D.M. 04/07/2019 prevede specifiche modalità di riallocazione della quota dei contingenti non assegnati.
CONTINGENTI PER I REGISTRI
Nr.Procedura
GRUPPO A[MW]
GRUPPO A-2[MW]
GRUPPO B[MW]
GRUPPO C[MW]
1
45
100
10
10
2
45
100
10
10
3
100
100
10
10
4
100
100
10
10
5
120
100
10
20
6
120
100
10
20
7
240
200
20
40
TOTALE
770
800
80
120
CONTINGENTI PER LE ASTE
Nr.Procedura
GRUPPO A[MW]
GRUPPO B[MW]
GRUPPO C[MW]
1
500
5
60
2
500
5
60
3
700
10
60
4
700
15
60
5
700
15
80
6
800
20
100
7
1600
40
200
TOTALE
5500
110
620
MECCANISMI, VALORE E DURATA DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi sono riconosciuti all’energia elettrica prodotta nettaimmessa in rete dall’impianto, calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.
Il D.M. 04/07/2019 prevede tre diverse definizioni di tariffa:
la Tariffa di Riferimento è determinata, in funzione della fonte e tipologia dell’impianto e della potenza, applicando:
le tariffe e le eventuali riduzioni previste dal D.M. 23/6/2016, per gli impianti non fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri, che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del D.M. 04/07/2019 e che non hanno beneficiato di specifici criteri di priorità previsti da quest’ultimo
le tariffe di cui all’Allegato 1 al D.M. 04/07/2019per tutti gli altri impianti
la Tariffa Offerta è calcolata applicando alla tariffa di riferimento le eventuali riduzioni richieste dal Soggetto Responsabile in fase di iscrizione ai Registri o alle Aste, al fine di beneficiare dei relativi criteri di priorità.
la Tariffa Spettante è calcolata applicando alla tariffa offerta le ulteriori riduzioni previste dal D.M. 04/07/2019 per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste e successivamente ammessi agli incentivi.
Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell’impianto:
la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla tariffa spettante, che remunera anche l’energia elettrica ritirata dal GSE;
un Incentivo (I), calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, poiché l’energia prodotta resta nella disponibilità dell’operatore.
Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle due modalità, con la possibilità di passare da una modalità all’altra non più di due volte nel corso dell’intero periodo di incentivazione.
Gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo Incentivo.
Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell’impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall’operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all’entrata in esercizio dell’impianto.
Sono inoltre previsti due premi, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2, erogato su tutta l’energia prodotta e un premio per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito.
Il D.M. 04/07/2019 consente l’iscrizione ai Registri o alle Aste a impianti dello stesso gruppo che si presentano in forma aggregata.
Con aggregato di impianti si intende un insieme di due o più impianti di nuova costruzione, localizzati sull’intero territorio nazionale, che è iscritto ai Registri o alle Aste come unico impianto, sulla base della potenza complessiva dell’aggregato.
La potenza complessiva di un aggregato, ai fini dell’individuazione della modalità di iscrizione (ai Registri o alle Aste), si determina sommando le potenze di ciascun impianto facente parte dell’aggregato.
Possono essere iscritti ai Registri gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore al valore di soglia fissato a 1 MW.
Possono partecipare alle Procedure d’Asta gli aggregati di più impianti di potenza unitaria superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore al valore di soglia fissato a 1 MW.
Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito “Aggregatore“, che può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti, non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell’aggregato.
Tra i compiti dell’Aggregatore, conferiti dai singoli Soggetti Responsabili mediante mandato, vi sono quelli di:
definire le caratteristiche dell’aggregato: l’iscrizione ai Registri o alle Aste, il gruppo di appartenenza (A, A-2 o B) e i criteri di priorità previsti dal D.M. 04/07/2019 di cui ci si intende avvalere ai fini della formazione della graduatoria;
definire quali richieste, tra quelle inviate dai Soggetti Responsabili per l’iscrizione all’aggregato, accettare e quali escludere per il consolidamento dell’aggregato stesso;
inviare l’eventuale offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento;
inviare la richiesta di iscrizione ai Registri o alle Aste dell’aggregato.
In caso di ammissione in posizione utile nella graduatoria del Registro o dell’Asta di riferimento, a seguito dell’entrata in esercizio, ciascun Soggetto Responsabile presenta invece autonoma istanza di accesso agli incentivi per il singolo impianto.
La tariffa di riferimento da applicare per la determinazione della tariffa spettante è individuata sulla base tabella 1.1. dell’Allegato 1 al D.M. 04/07/2019, in funzione dalla potenza complessiva dell’aggregato.
CONTRIBUTI SPESE ISTRUTTORIA
Chi effettua la richiesta d’accesso agli incentivi deve corrispondere al GSE un contributo a copertura dei costi di istruttoria, calcolato in funzione della classe di potenza così come indicato nel D.M. 24/12/2014:
100 € per gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per fotovoltaici) e non superiore a 50 kW;
180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.
Il contributo è dovuto all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste.
VALUTAZIONE RICHIESTA E COMUNICAZIONE ESITO
La valutazione della richiesta d’iscrizione al Registro o all’Asta consiste nella verifica delle informazioni indicate dall’operatore, nonché nell’esame tecnico e amministrativo della documentazione inviata tramite il Portale FER-E, allo scopo di verificare il possesso di tutti i requisiti d’iscrizione e la sussistenza dei criteri di priorità necessari alla redazione delle graduatorie. Successivamente all’invio dell’iscrizione non è prevista la possibilità di integrare la documentazione trasmessa e nella fase di valutazione delle richieste non è prevista l’interlocuzione tra il GSE e i Soggetti Responsabili.
Il Soggetto Responsabile che abbia commesso errori in fase di iscrizione può, esclusivamente entro il periodo di apertura del bando:
prima dell’invio definitivo della richiesta presentarne una nuova, annullando la precedente attraverso la funzionalità del Portale FER-ESostituzione pratica
dopo l’invio definitivo della richiesta annullare la richiesta attraverso la funzionalità del Portale FER-E Rinuncia e presentarne una nuova
Decreto FER1: ecco il Regolamento Operativo del GSE per l’iscrizione ai Registri e alle Aste
Il Regolamento del GSE disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019
Regolamento operativo Registri e Aste Fer1: cosa riguarda
Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019.
Il calendario dei bandi
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il seguente calendario:
Nr. Procedura
Data di apertura del bando
Data di chiusura del bando
1
30 settembre 2019
30 ottobre 2019
2
31 gennaio 2020
1 marzo 2020
3
31 maggio 2020
30 giugno 2020
4
30 settembre 2020
30 ottobre 2020
5
31 gennaio 2021
2 marzo 2021
6
31 maggio 2021
30 giugno 2021
7
30 settembre 2021
30 ottobre 2021
Altre informazioni di rilievo
entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblica le graduatorie dei rispettivi contingenti;
l’iscrizione ai Registri e alle Aste sarà possibile esclusivamente tramite l’applicativo informatico Portale FER-E;
NB – a breve sarà inoltre pubblicato il “Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019“, contenente le procedure per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste.
Il documento disciplina le modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione introdotti dal DM 4 luglio 2019.
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, secondo il seguente calendario:
Nr. Procedura
Data di apertura del bando
Data di chiusura del bando
1
30 settembre 2019
30 ottobre 2019
2
31 gennaio 2020
1 marzo 2020
3
31 maggio 2020
30 giugno 2020
4
30 settembre 2020
30 ottobre 2020
5
31 gennaio 2021
2 marzo 2021
6
31 maggio 2021
30 giugno 2021
7
30 settembre 2021
30 ottobre 2021
Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblica le graduatorie dei rispettivi contingenti.
L’iscrizione ai Registri e alle Aste sarà possibile esclusivamente tramite l’applicativo informatico Portale FER-E.
A breve sarà inoltre pubblicato il“Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi del DM 4 luglio 2019″, contenente le procedure per il riconoscimento degli incentivi per gli impianti risultati in posizioneutile nelle graduatorie dei Registri e delle Aste.
È stato pubblicato il 9 agosto sulla Gazzetta Ufficiale il DM 4 luglio 2019.
Il Decreto, in vigore dal 10 agosto 2019, introduce nuovi meccanismi d’incentivazione per gli impiantifotovoltaici di nuova costruzione, eolici on-shore, idroelettrici e a gas di depurazione. Gli impianti che possono accedere agli incentivi,mediante la partecipazione a procedure di gara concorsuale, sono suddivisi in quattro tipologie:
Gruppo A: eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione
Gruppo A-2: fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto
Gruppo B: idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento
Gruppo C: eolici “on-shore”, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione oggetto di rifacimento totale o parziale
Sono previste due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili in funzione della potenza degli impianti:
mediante iscrizione aiRegistri per impianti di potenza > 1 kW (> 20 kW per i fotovoltaici) e < 1 MW;
mediante partecipazione aProcedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante per impianti di potenza > o uguale a 1 MW.
Sono previsti sette bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste, con le seguenti tempistiche:
Nr. Procedura
Data di apertura del bando
Data di chiusura del bando
1
30 settembre 2019
30 ottobre 2019
2
31 gennaio 2020
1 marzo 2020
3
31 maggio 2020
30 giugno 2020
4
30 settembre 2020
30 ottobre 2020
5
31 gennaio 2021
2 marzo 2021
6
31 maggio 2021
30 giugno 2021
7
30 settembre 2021
30 ottobre 2021
Le richieste di iscrizione ai Registri e/o alle Aste devono essere presentate esclusivamenteattraverso ilPortale FER-E, accessibile dall’Area Clienti del sito internet del GSE.
Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singolo bando, il GSE pubblica le graduatorie per i rispettivi contingenti.
Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dovranno entrare in esercizio entro i termini previsti dal DM 4 luglio 2019. Per i medesimi impianti, le richieste di accesso agli incentivi dovranno invece essere presentate, sempre attraverso il Portale FER-E, entro 30 giorni dall’entrata in esercizio, pena l’applicazione del c.d. “fuori tempo”.
Il “Regolamento operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste” sarà on line sul sito del GSE entro i 15 giorni previsti dalla legge. A questo seguirà la pubblicazione del “Regolamento operativo per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi”.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito Rinnovabili elettriche/ Accesso agli incentivi/DM 4 luglio 2019
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