Obbligo di nomina del RSPP

Obbligo di nomina del RSPP

Il datore di lavoro, in ogni settore, in ogni luogo di lavoro è soggetto a due obblighi inderogabili:

  • designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
  • la valutazione dei rischi e la stesura del DVR.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura aziendale obbligatoria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 – Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro.
Vista la sua importanza gli obblighi dell’RSPP sono molteplici e vengono tutti elencati nel citato decreto legislativo.
Questo compito viene svolto da un elemento interno all’azienda, che può essere anche il datore di lavoro, oppure da un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro.
Il TU all’art.2 comma 1 lettera f) definisce il RSPP:
“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

Come anticipato gli obblighi dell’RSPP vengono indicati nel D.Lgs. 81/08, in particolare:

  • nell’articolo 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione;
  • nell’articolo 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e
  • nell’articolo 35 – Riunione periodica.

 

 

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Obbligo di nomina del RSPP

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutte le aziende che occupano almeno un lavoratore dipendente oppure i soggetti che, pur non avendo lavoratori dipendenti in senso proprio, si avvalgono dell’opera di soci, amministratori, praticanti,  a partire dal 1° Giugno 2013,  devono elaborare il DVR.
Il documento DVR, effettuato con le nuove procedure standardizzate, andrà in sostituzione della precedente AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI che non avrà più alcun valore.

 

SANZIONI
Per omessa redazione del DVR,  l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 EURO.  La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici,  cancerogeni/mutageni,  di atmosfere esplosive, etc.

 

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