da Michele Capodaglio | Gen 10, 2022 | superbonus
Superbonus 2022: come funzionano le nuove scadenze?
L’attuale versione dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede una scadenza unica del superbonus 110% al 30 giugno 2022 con alcune eccezioni. Vediamo quali.
Superbonus 2022: non cambia la scadenza per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.
Superbonus 2022: la scadenza per tutti
La scadenza prevista all’art. 119, commi 1 (ecobonus 110%) e 4 (sismabonus 110%) resta sempre il 30 giugno 2022 come da indicazioni dell’articolo 1, comma 66, lettera a1) della precedente legge di bilancio 2021 (la scadenza previgente era il 31 dicembre 2021). Ma attenzione e non preoccupatevi perché la nuova Legge 30 gennaio 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto le tante eccezioni temporali per quasi tutti i soggetti beneficiari.
Ricordiamo, infatti, che l’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio prevede che possano accedere al bonus 110%:
- condomini ed edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (lettera a);
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio(lettera b);
- istituti autonomi case popolari, c.d. IACP (lettera c);
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (lettera d-bis);
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (lettera e).
Superbonus 2022: le eccezioni previste dalla Legge di Bilancio
ome detto, il legislatore, piuttosto che ampliare per tutti l’orizzonte temporale, ha utilizzato la tecnica (molto più confusionaria) delle eccezioni per singolo soggetto beneficiario (valide sia per ecobonus che per sismabonus, trainanti e trainati).
In particolare:
- per i beneficiari di cui alla lettera a), condomini ed edifici plurifamiliari con unico proprietario (2-4 u.i.) e di cui alla lettera d-bis), organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, è prevista una proroga al 2025 con aliquota decrescente:
- 110% fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025;
- per i soggetti di cui alla lettera b), persone fisiche, è prevista una proroga al 31 dicembre 2022 ma a patto che al 30 giugno 2022 sia completato il 30% dell’intervento;
- per i soggetti di cui alla lettera c) e d), IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, resta la proroga al 31 dicembre 2023 ma a patto che al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell’intervento.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Infine, da ricordare sempre che gli interventi realizzati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio (IACP inclusi) seguono l’orizzonte temporale degli interventi trainanti. Per cui anche le persone fisiche che realizzano interventi trainati sulle loro abitazioni potranno arrivare a portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:
- senza vincoli se i trainanti sono realizzati dai soggetti di cui alla lettera a);
- con il vincolo del 60% al 30 giugno 2023 se i trainanti sono realizzati dai soggetti di cui alla lettera c).
(fonte lavoribubblici.it)
da Michele Capodaglio | Mar 31, 2021 | superbonus
Prorogati i principali bonus per il settore delle costruzioni:
- Superbonus 110% 30/6/22 – 31/12/22
- Bonus facciate 90% 31/12/21
- Ristrutturazione 50% 31/12/21
- Ecobonus 65% 31/12/21
- Bonus mobili 50% 31/12/21
- Bonus verde 36% 31/12/21
- Bonus idrico 31/12/21
da Michele Capodaglio | Ago 11, 2020 | risparmio energetico, domotica, rinnovabile, superbonus
SUPERBONUS 110%
Legge 17 luglio 2020 n.77 Conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n. 34
Il presente articolo viene redatto utilizzando le fonti ufficiali come segue:
Legge 17 luglio 2020 n.77 conversione del DL Rilancio, 19 maggio 2020 n.4
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/07/18/180/so/25/sg/pdf
Decreto MISE, MEF, MATTM, MIT – Efficienza Energetica -Requisiti Ecobonus (Requisiti Tecnici)
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110
Decreto MISE – Asseverazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041355-superbonus-esismabonus-al-110-firmato-il-decreto-asseverazioni
QUALI SONO GLI INTERVENTI TRAINANTI
Per accedere ai benefici del Superbonus occorre realizzare almeno uno dei seguenti interventi, detti ‘trainanti’:
1. isolamento termico a cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente
2. sostituzione impianto riscaldamento con pompa di calore centralizzata ad alta efficienza
3. riqualificazione antisismica.
Il Superbonus si applica anche a tutti gli alti interventi di efficienza energetica, nei limiti di spesa per ciascun intervento, a condizione che essi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi ‘trainanti’.
Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI se effettuati congiuntamente, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente:
- Serramenti (finestre + infissi)
- caldaie a condensazione
- scaldacqua a pompa di calore
- solare termico
- frangisole
- domotica
Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche alla detrazione al 110% per gli interventi TRAINATI di ristrutturazione edilizia previsti dal DPR 6 giugno 2001 n. 380 Art. 3 Comma 1 Lettere d), e), f):
- ristrutturazione edilizia
- ristrutturazione urbana
- nuova edificazione
Effettuando almeno uno dei tre interventi TRAINANTI di cui sopra, il proprietario può accedere anche al Superbonus per gli interventi TRAINATI:
- impianti fotovoltaici, fino a una spesa di 48.000 €
- sistemi di accumulo correlati agli impianti fotovoltaici
- impianti di microcogenerazione
- colonnine di ricarica autoveicoli elettrici
Se l’edificio è sottoposto a vincolo beni culturali / paesaggio, o se gli interventi sono vietati dai regolamenti urbanistici comunali, il Superbonus è riconosciuto per gli interventi TRAINATI, indipendentemente dagli interventi TRAINANTI, purché sia ottenuto il miglioramento di due classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe energetica più alta.
da Michele Capodaglio | Lug 24, 2020 | superbonus, rinnovabile, risparmio energetico
La guida sul Superbonus 110% – agevolazione introdotta dal Dl Rilancio – spiega tutto quello che c’è da sapere per ottenere la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi che aumentano l’efficienza energetica degli edifici e per quelli antisismici . La guida fornisce indicazioni anche sulla possibilità di cedere la detrazione spettante o di richiedere al fornitore uno sconto immediato per alcune tipologie di spese sostenute nel 2020 e 2021, come gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, misure antisismiche, il recupero o restauro delle facciate, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli.
Guida – pdf
fonte agenziaentrate.gov.it
da Michele Capodaglio | Lug 20, 2020 | rinnovabile, risparmio energetico, superbonus
Superbonus 110%: con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), entriamo ufficialmente nella fase dei cosiddetti Superbonus 110%.
Superbonus 110%: cosa sono le nuove detrazioni fiscali
Gli ormai noti superbonus 110% sono delle detrazioni fiscali previste per il settore dell’edilizia che consentono di portare in detrazione il 110% della spese complessiva sostenuta per determinati interventi. Cosa significa? significa che se un intervento è costato complessivamente 80.000 euro, lo Stato attraverso le detrazioni fiscali rimborserà 88.000 euro in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui p stata sostenuta la spesa (17.600 euro per il 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).
Superbonus 110%: le tempistiche
Come previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio, è possibile portare in detrazione il 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Ma c’è di più, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di prossima approvazione (uno dei provvedimenti attuativi necessari) entra nel dettaglio parlando anche di data di inizio e fine lavori che dovranno essere comprese tra l’1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono alle nuove detrazioni fiscali
Il decreto Rilancio prevede questa nuova detrazione fiscale del 110% solo per alcuni interventi che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie:
- efficienza energetica (Ecobonus);
- riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus);
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Ecobonus
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio fornisce già il seguente elenco:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
- a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Tetti di spesa: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
Le suddette 3 categorie di interventi possono essere definiti “trainanti” perché se effettuati consentono di applicare l’aliquota del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficienamento energetico eseguiti congiuntamente.
Superbonus 110%: gli interventi che accedono al nuovo Sisma Bonus
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Nella conversione in legge del decreto Rilancio, sono state aggiunte al superbonus 110% anche le spese sostenute per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 -bis a 1 -septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: cosa fare
Ciò premesso, ed in attesa che siano emanati provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico, nel caso si volesse valutare di accedere ai nuovi superbonus 110%, la prima cosa da fare è contattare un tecnico qualificato che, dopo un colloquio conoscitivo delle necessità e un sopralluogo, potrà consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto che contenga costi certi e simulazioni economiche. Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) è certamente fondamentale per evitare di incorrere in problematiche in fase esecutiva che possono minare la stessa fruizione della detrazione fiscale.
fonte lavoripubblici.it