Il GSE, nel perseguire e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, guarda con favore alla massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, all’interno delle risorse monetarie assegnate.
Il GSE, pertanto, in attesa della definizione delle Procedure previste dall’art. 30 del DM 23 giugno 2016, anticipa alcuni princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, auspicando la diffusione di “buone pratiche” finalizzate all’implementazione di tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione da fonte solare più affidabile, performante e moderno.
In via preliminare, si specifica che tali interventi non devono comportare indebiti incrementi di spesa (anche in riferimento al costo indicativo cumulato annuo raggiunto il 6 luglio 2013) e devono essere debitamente autorizzati da tutti gli Enti/Autorità competenti.
Il Soggetto Responsabile è inoltre tenuto a garantire per tutto il periodo d’incentivazione, anche a seguito di un intervento di manutenzione, la sussistenza di tutti i requisiti che hanno determinato il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni.
- a. fino al 5% di incremento nei casi di impianti con potenza totale non superiore a 20 kW
- b. fino all’1% di incremento nei casi di impianti con potenza totale superiore a 20 kW
(I limiti indicati si riferiscono all’incremento massimo complessivamente ottenuto anche a seguito di più interventi di manutenzione, per tutto il periodo di incentivazione).
- Per interventi che modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti
Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che abbiano modificato dati caratteristici o di configurazione dell’impianto in modo tale da inficiare i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento.
Tale comunicazione, resa dal Soggetto Responsabile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) sulla base del modello di cui all’ Allegato 1, deve essere inviata al GSE entro sessanta giorni dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione, anche al fine di consentire al GSE di effettuare le dovute verifiche (DM 31 gennaio 2014).
Nei casi in cui la documentazione inviata con la comunicazione non rappresenti esaustivamente l’intervento realizzato o emerga che la realizzazione dell’intervento produce effetti e conseguenze sul mantenimento degli incentivi, il GSE si riserva la facoltà di avviare un procedimento amministrativo (Legge 241/90), che si concluderà nei 90 giorni successivi, per verificare la sussistenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del DM 23 giugno 2016.
- Per interventi che non modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti
Per tutti gli interventi di manutenzione e ammodernamento effettuati che non abbiano modificato i dati caratteristici o di configurazione dell’impianto, in modo tale da non produrre effetti sui requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni, il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE esclusivamente l’avvenuta modifica con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/00) sulla base del modello di cui all’ Allegato 2, fermo l’obbligo di conservare idonea documentazione in sito.
A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria gli interventi di:
- spostamento degli inverter e dei componenti elettrici minori (apparecchiature di misura, protezioni di interfaccia, trasformatori di isolamento, trasformatori elevatori, quadri elettrici, etc)
- sostituzione, rimozione, nuova installazione dei componenti elettrici minori qualora l’intervento non determini variazioni del regime di cessione in Rete dell’energia prodotta dall’impianto
- interventi effettuati sulle strutture di sostegno dei moduli o sulle strutture edilizie su cui l’impianto è stato installato che non comportino variazioni ai requisiti in base ai quali l’impianto è stato incentivato.
Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione di cui sopra tutti gli interventi effettuati su impianti incentivati con potenza nominale inferiore o uguale a 3 kW in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti 3a e 4 del paragrafo “Principi di riferimento”, ad eccezione delle ipotesi di inserimento, nella configurazione elettrica, di un sistema di accumulo di energia.